domenica 14 marzo 2010

La "sicurezza" prima di tutto... anche dei diritti?

Giovedì 11 marzo 2010 la Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino albanese espulso dal nostro Paese, padre con una moglie in attesa di cittadinanza italiana, che aveva argomentato la sua richiesta con la presenza di un figlio che va a scuola. La Corte ha anche chiarito che il diritto allo studio di un minore non è sufficiente a contrastare le leggi sulla sicurezza dei patri confini. Plauso della Lega, plauso della maggioranza, plauso del Ministro Gelmini.
E’ ormai uno stillicidio, questo. Arciragazzi e tutte le principali organizzazioni che si occupano di Infanzia e Adolescenza sono ormai costrette ad un tour de force per scrivere comunicati su eventi via via sempre più gravi, sempre più tristi, sempre più razzisti. E’ ormai un’emergenza, quella del nostro Paese, che da politica è diventata culturale e ora si palesa anche nell’ambito giuridico.
Di fronte a tali aberrazioni è difficile rimanere pacati e provare, ancora una volta, a spiegare, con calma e pazienza. Ci proviamo ancora una volta:
  • la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio del 1991, quindi Legge dello Stato, all’art. 3, richiama gli Stati a considerare il Superiore Interesse dei minore preminente rispetto ad OGNI altra legge e norma, di qualsiasi tipo. Questo è uno dei Principi cardine della legislazione internazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, presente nelle varie Carte dei Diritti sin dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia del 1959 (che poi si trasformò e diventò la Convenzione che tutti conosciamo, tutti tranne forse la Cassazione, la Lega, la Gelmini e la maggioranza). E’ un principio inappellabile, chiaro e senza possibili interpretazioni: Art. 3 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  • sempre la Convenzione ONU sui Diritti del 1989 afferma, all’art. 2, che NESSUNA discriminazione è accettabile, per NESSUNA ragione. Questo vuol dire in particolare che lo Stato è responsabile, NELLA STESSA MISURA E PER TUTTI I DIRITTI, di TUTTI I MINORI presenti sul suolo nazionale; non è ammissibile neanche la “discriminazione” legata alla non cittadinanza italiana dei genitori
  • la stessa Convenzione ONU richiama poi il diritto allo studio, il diritto ad avere una famiglia, il diritto a non essere separato dai propri genitori
  • la Costituzione italiana, poi, prevede il diritto allo studio per tutti i bambini, a prescindere dalla nazionalità dei loro genitori. E infatti i bambini figli di stranieri vanno a scuola, è un loro diritto sancito dalla nostra Costituzione.
Basterebbero questi 4 punti per ricordare a tutti che la scuola è un diritto per tutti i bambini, che la famiglia è il primo dei diritti – fatto salvo ovviamente il diritto alla vita – dei bambini e che quindi esso va considerato parte FONDAMENTALE di quel SUPERIORE INTERESSE che, inappellabilmente, la Legge 176 del 1991 (la ratifica della Convenzione ONU da parte dell’Italia) assegna ad ogni minore.

Non bastavano le impronte digitali, le “quote percentuali” dei bambini stranieri nelle classi, le molteplici iniziative che scoraggiano o impediscono l’esercizio dei Diritti. Ora passiamo anche alla divisione artificiosa di famiglie, alla sottrazione dei genitori per ragioni securitarie; è infatti pur vero che la stessa Convenzione ONU sui Diritti ammette la possibilità dell’espulsione di uno o di entrambi i genitori (art. 9) ma in un caso come quello in considerazione la motivazione di un tale atto è con ogni evidenza il risultato dell’onda lunga, legislativa e culturale, legata alla Legge sulla Sicurezza.

Affermare che il diritto allo studio di un figlio non può essere preminente relativamente al rispetto della sicurezza dei confini significa confrontare fra di loro questioni di natura diversa, senza in alcun modo considerare la dimensione ben più ampia del Superiore Interesse e del diritto ad avere una famiglia dei bambini; diritti che possono essere negati solo in casi di estrema gravità per la società e/o la protezione dei bambini stessi, il che non è oggettivamente il caso della clandestinità, il cui conseguente reato (ai sensi della Legge sul Pacchetto Sicurezza) è stato proprio in questi giorni criticato dalla Rappresentante ONU per i Diritti Umani presente in Italia.

L’Italia, in questo modo, si chiama fuori dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia che pure ha ratificato; lo fa un pezzo dopo l’altro, erodendo quella stessa civiltà giuridica che ha invece contribuito a costruire negli anni, anche a livello internazionale.

A questo punto che fare? Ovviamente prima di tutto spiegare, spiegare con calma e pazienza. A tutti, e in primo luogo ai bambini stessi, sempre più reietti. E diciamo bambini e non “bambini stranieri” perché i diritti dei figli degli stranieri sono ESATTAMENTE gli stessi di quelli figli di italiani!

Ma è anche necessario mobilitarsi, come stanno facendo in queste ore le principali organizzazioni che si occupano di Diritti dell’Infanzia.

Vogliamo ricordare che l’Italia, proprio in questo periodo, è sotto esame da parte del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ciclicamente tutte le Nazioni lo sono) e che le organizzazioni di Terzo Settore italiane hanno prodotto un Rapporto indipendente sullo stato dei Diritti nel nostro Paese (si veda il sito www.gruppoCRC.net). In base a tale Rapporto le organizzazioni italiane saranno “sentite” dal Comitato ONU di Ginevra e sicuramente non mancheremo – Arciragazzi in testa – di denunciare questo ennesimo atto che ci allontana dal rispetto dei Diritti dei bambini.

Ma nel frattempo è necessario agire sul fronte italiano, con immediatezza.

  • Arciragazzi chiede quindi ai Garanti regionali per l’Infanzia (non esistendo ancora il Garante Nazionale) di esprimersi su questa sentenza *
  • Chiediamo anche ai Presidenti della Camera e del Senato di interessare le pertinenti strutture per assicurare che la Legge 176/91, con la quale il nostro Parlamento ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sia rispettata *
  • Chiediamo alla Commissione Bicamerale Infanzia di esprimersi con nettezza contro questa deriva che lede così palesemente i diritti dei bambini, il loro superiore interesse e il diritto ad avere una famiglia
  • Chiediamo alle Forze Politiche maggiore saggezza, di leggere e studiare le nostre stesse Leggi prima di esprimersi

  • Chiediamo alla Magistratura di interpretare il corpus giuridico in modo univoco: la sentenza del 9 marzo 2010 ne ribalta letteralmente un'altra del 10 gennaio 2010, sempre della I Sezione Civile della Cassazione. È evidente la difficoltà, di fronte a scelte politiche sull'immigrazione che negano un patrimonio giuridico consolidato, fondato sulle Carte Internazionali. La CRC, tuttavia, come già detto, è dal '91 legge della Repubblica e pietra fondante su cui articolare e con cui tutelare un progetto culturale di rispetto e dignità per tutti, nel presente per il futuro.

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